Art. 74 · Relazioni diplomatiche o consolari e conclusione dei trattati
ConvenzioneParte VI

Art. 74

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Relazioni diplomatiche o consolari e conclusione dei trattati

In vigore dal 15 mag 1974
. Relazioni diplomatiche o consolari e conclusione dei trattati La rottura delle relazioni diplomatiche o consolari o l'assenza di tali relazioni fra due o più Stati non impedisce la conclusione di trattati fra i detti Stati. La conclusione di un trattato non influenza di per se stessa le relazioni diplomatiche o consolari.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-74