Convenzione›Sez. quinta
Art. 70
70 / 85Conseguenze dell'estinzione di un trattato
In vigore dal 15 mag 1974
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Conseguenze dell'estinzione di un trattato
1. A meno che il trattato non disponga altrimenti o le parti non convengano altrimenti, la cessazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o in base alla presente convenzione:
a) libera le parti dall'obbligo di continuare a dare esecuzione al trattato;
b) non pregiudica alcun diritto, alcun obbligo nè alcuna situazione giuridica delle parti che sia venuta a crearsi a motivo dell'esecuzione del trattato prima della sua cessazione.
2. Quando uno Stato denuncia un trattato multilaterale o si ritira da esso, il paragrafo 1 viene applicato nei rapporti fra Stato e ciascuna delle altre parti del trattato a partire dalla data in cui detta denuncia o ritiro entrano in vigore.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-70