Art. 52 · Violenza esercitata su di uno Stato con le minacce o l'uso della forza
ConvenzioneSez. seconda

Art. 52

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Violenza esercitata su di uno Stato con le minacce o l'uso della forza

In vigore dal 15 mag 1974
. Violenza esercitata su di uno Stato con le minacce o l'uso della forza Qualsiasi trattato la cui conclusione sia stata ottenuta con le minacce o con l'uso della forza in violazione dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite sarà ritenuto nullo.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-52