Art. 44 · Scindibilità delle disposizioni di un trattato
ConvenzioneParte V

Art. 44

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Scindibilità delle disposizioni di un trattato

In vigore dal 15 mag 1974
. Scindibilità delle disposizioni di un trattato 1. Il diritto di una parte, previsto nel trattato o derivante dall', di denunciare il trattato, di ritirarsi da esso e di sospenderne l'applicazione, non può essere esercitato che nei confronti del trattato stesso nel suo insieme, a meno che quest'ultimo non disponga o le parti non convengano altrimenti. 2. Un motivo di nullità o di estinzione di un trattato, o di ritiro di una delle parti o di sospensione dell'applicazione del trattato, riconosciuto ai sensi della presente convenzione, non può essere invocato che nei confronti del trattato nel suo insieme, fatte salve le condizioni previste dai paragrafi seguenti o dall'. 3. Se il motivo in questione si riferisce soltanto ad alcune clausole particolari, esso non può essere invocato nei confronti di quelle sole clausole quando: a) tali clausole si possano scindere dal resto del trattato per quanto attiene alla loro esecuzione; b) risulti dal trattato o sia in qualche modo accertato che l'accettazione delle suddette clausole abbia costituito per l'altra parte o per le altre parti del trattato, la base essenziale del loro consenso ad essere vincolate dal trattato nel suo insieme; e c) non sia illegale continuare ad eseguire quanto rimane del trattato. 4. Nei casi in cui agli , lo Stato che abbia diritto ad invocare il dolo o la corruzione, può farlo sia nei confronti dell'insieme del trattato che, nel caso di cui al paragrafo 3, soltanto nei confronti di alcune clausole particolari. 5. Nei casi previsti dagli , non è ammessa scissione delle disposizioni di un trattato.
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