Convenzione›Sez. quarta
Art. 37
56 / 85Revoca o modifica di obblighi o diritti di Stati terzi
In vigore dal 15 mag 1974
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Revoca o modifica di obblighi o diritti di Stati terzi
1. Nel caso in cui sia nato per uno Stato terzo un obbligo in base all', detto obbligo non può essere revocato o modificato che con il consenso delle parti del trattato e dello Stato terzo, a meno che non sia accertato che essi avevano convenuto diversamente.
2. Nel caso in cui per uno Stato terzo sia nato un diritto in base all', tale diritto non potrà essere revocato o modificato dalle parti se non sarà stato accertato che detto diritto non avrebbe potuto essere revocato o modificato senza il consenso dello Stato terzo.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-37