Convenzione›Parte III
Art. 27
52 / 85Diritto interno e rispetto dei trattati
In vigore dal 15 mag 1974
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Diritto interno e rispetto dei trattati
Una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. Tale norma non pregiudica in alcun modo le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-27