Art. 12 · Espressione, mediante la firma, del consenso ad essere vincolati da un trattato
ConvenzioneParte II

Art. 12

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Espressione, mediante la firma, del consenso ad essere vincolati da un trattato

In vigore dal 15 mag 1974
. Espressione, mediante la firma, del consenso ad essere vincolati da un trattato 1. Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato viene espresso con la firma del rappresentante di tale Stato: a) quando il trattato prevede che la firma abbia tale effetto; b) quando sia stato accertato che gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano convenuto che la firma avrebbe avuto tale effetto; o c) quando l'intenzione dello Stato di dare tale effetto alla firma risulti dai pieni poteri del suo rappresentante o sia stata espressa nel corso dei negoziati. 2. Ai fini del paragrafo 1: a) la parafatura di un testo equivale alla firma di un trattato quando sia accertato che gli Stati che hanno partecipato al negoziato avevano così convenuto; b) la firma ad referendum di un trattato da parte del rappresentante di uno Stato, qualora venga confermata da quest'ultimo, equivale alla firma definitiva del trattato.
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