Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 mag 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali: a) convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 29 luglio 1960; b) convenzione complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmata a Bruxelles il 31 gennaio 1963; c) protocollo addizionale alla convenzione del 29 luglio 1960, firmato a Parigi il 28 gennaio 1964; d) protocollo addizionale alla convenzione complementare del 31 gennaio 1963, firmato a Parigi il 28 gennaio 1964.
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