Art. 9
Convenzione

Art. 9

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In vigore dal 12 mag 1974
. a) L'assegnazione dei fondi pubblici di cui all') b) ii) iii) e f) è regolata dalle norme in vigore nello Stato i cui tribunali sono competenti. b) Ciascuna Parte contraente adotta le disposizioni necessarie affinché le persone danneggiate possano far valere i propri diritti al risarcimento senza dover ricorrere a procedure diverse a seconda dell'origine dei fondi destinati al risarcimento. c) Le Parti contraenti non sono tenute a rendere disponibili i fondi pubblici di cui all' b) ii) e iii) sino a quando non siano esauriti i fondi di cui all' b) i).
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;109#art-c-9