Convenzione
Art. 8
8 / 25In vigore dal 12 mag 1974
.
Le persone che beneficiano della presente convenzione hanno diritto all'integrale risarcimento del danno subito secondo le norme del diritto interno applicabile. Ciascuna Parte contraente può tuttavia fissare equi criteri di ripartizione per i casi in cui l'ammontare dei danni superi o si ritiene possa superare:
i) 120 milioni di unità di conto;
ii) la somma più elevata che risulti disponibile per effetto di cumulo di responsabilità alla stregua dell' b) della convenzione di Parigi, purchè non ne derivino, quale che sia l'origine dei fondi e fatte salve le disposizioni dell', discriminazioni fondate sulla nazionalità, sul domicilio o sulla residenza della persona che ha subito il danno.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;109#art-c-8