Convenzione
Art. 4
4 / 25In vigore dal 12 mag 1974
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a) Qualora l'incidente nucleare cagioni un danno coinvolgente la responsabilità di più esercenti, il cumulo di responsabilità previsto all' b) della convenzione di Parigi opera, nella misura in cui entrano in giuoco i fondi pubblici di cui all' b) ii) e iii), solo a concorrenza della somma di 120 milioni di unità di conto.
b) L'importo complessivo dei fondi pubblici, da corrispondere a norma dell' b) ii) e iii), non può superare, nel caso di cui al paragrafo precedente, la differenza tra 120 milioni di unità di conto e la somma degli importi fissati, per gli esercenti interessati, in conformità dell' b) i) oppure, nel caso di un esercente il cui impianto nucleare sia situato sul territorio di uno Stato non contraente della presente convenzione, in conformità dell' della convenzione di Parigi. Qualora più Parti contraenti siano tenute a corrispondere fondi pubblici conformemente all' b) ii), l'onere viene ripartito tra di esse proporzionalmente al numero degli impianti nucleari situati sul territorio di ciascuna Parte contraente che risultino coinvolti nell'incidente nucleare ed i cui esercenti siano responsabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;109#art-c-4