Art. 3
Convenzione

Art. 3

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In vigore dal 12 mag 1974
. a) Alle condizioni stabilite dalla presente convenzione, le Parti contraenti si impegnano a provvedere in modo che il risarcimento dei danni di cui all' sia effettuato sino a concorrenza di 120 milioni di unità di conto per incidente. b) Tale risarcimento viene effettuato: i) sino ad un importo di almeno 5 milioni di unità di conto, fissato a tal fine dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, mediante fondi provenienti da una assicurazione o da altra garanzia finanziaria; ii) fra l'importo di cui alla lettera precedente e l'importo di 70 milioni di unità di conto, mediante fondi pubblici da corrispondersi dalla Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile; iii) fra i 70 milioni e i 120 milioni di unità di conto, mediante fondi pubblici da corrispondersi dalle Parti contraenti secondo il criterio di ripartizione previsto dall'. c) A tal fine, ciascuna Parte contraente deve: i) stabilire, conformemente all' della convenzione di Parigi, in 120 milioni di unità di conto lo importo massimo della responsabilità dell'esercente e disporre che questa responsabilità sia coperta dall'insieme dei fondi di cui al precedente paragrafo b); ovvero ii) stabilire l'importo massimo della responsabilità dell'esercente in un ammontare almeno pari a quello stabilito conformemente al precedente paragrafo b) i) e disporre che, oltre tale importo e fino a 120 milioni di unità di conto, i fondi pubblici di cui ai precedenti paragrafi b) ii) e iii) siano corrisposti a titolo diverso dalla responsabilità dell'esercente, ferme restando tuttavia le norme sostanziali e di procedura stabilite dalla presente convenzione. d) I crediti derivanti dall'obbligo dell'esercente di risarcire il danno o di pagare interessi e spese con i fondi resi disponibili alla stregua del paragrafo b) ii), iii) e f) del presente articolo, divengono esigibili nei confronti dell'esercente medesimo soltanto nella misura e dal momento in cui tali fondi siano effettivamente assegnati. e) Nel dare esecuzione alla presente convenzione le Parti contraenti si impegnano a non valersi della facoltà, prevista dall' b) della convenzione di Parigi, di stabilire condizioni particolari: i) per il risarcimento dei danni effettuato mediante i fondi di cui al precedente paragrafo b) i); ii) diverse da quelle previste dalla presente convenzione per il risarcimento dei danni effettuato mediante i fondi pubblici di cui al precedente paragrafo b) ii) e iii). f) Oltre gli importi di cui al paragrafo b) possono essere corrisposti gli interessi e le spese di cui all' g) della convenzione di Parigi. Nella misura in cui tali interessi e spese vengano corrisposti a titolo di risarcimento imputabile sui fondi considerati: i) al paragrafo b) i) del presente articolo, essi sono a carico dell'esercente responsabile; ii) al paragrafo b) ii) del presente articolo, essi sono a carico della Parte contraente sul territorio della quale è situato l'impianto nucleare di detto esercente; iii) al paragrafo b) iii) del presente articolo, essi sono a carico delle Parti contraenti nel loro insieme. g) Per "unità di conto", ai sensi della presente convenzione, si intende l'unità di conto dell'accordo monetario europeo, quale definita alla data della convenzione di Parigi.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;109#art-c-3