Art. 22
Convenzione

Art. 22

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In vigore dal 12 mag 1974
. a) Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione ogni Parte contraente della convenzione di Parigi che non abbia firmato la presente convenzione può chiedere di aderirvi, mediante notifica indirizzata al Governo belga. b) L'adesione è subordinata all'assenso unanime delle Parti contraenti. c) In seguito a tale assenso, la Parte contraente della convenzione di Parigi che intende aderire deposita il suo strumento di adesione presso il Governo belga. d) L'adesione avrà effetto al termine di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;109#art-c-22