Art. 20
Convenzione

Art. 20

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In vigore dal 12 mag 1974
. a) L'allegato alla presente convenzione ne forma parte integrante. b) La presente convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo belga. c) La presente convenzione entrerà in vigore al termine di tre mesi dopo il deposito del sesto strumento di ratifica. d) Per ogni Stato firmatario che ratifichi la presente convenzione dopo il sesto deposito, questa entrerà in vigore al termine di tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica.
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