Convenzione
Art. 2
2 / 25In vigore dal 12 mag 1974
.
a) Il regime della presente convenzione si applica ai danni cagionati da incidenti nucleari diversi da quelli verificatisi interamente sul territorio di uno Stato che non è Parte della presente convenzione:
i) dei quali è responsabile, in virtù della convenzione di Parigi, l'esercente di un impianto nucleare ad uso pacifico, situato sul territorio di una Parte contraente della presente convenzione (qui di seguito denominata "Parte contraente") e che figuri nella lista compilata ed aggiornata conformemente all',
ii) subiti:
1) sul territorio di una Parte contraente o
2) in alto mare o nello spazio aereo sovrastante, a bordo di una nave o di una aeronave registrata sul territorio di una Parte
contraente ovvero
3) in alto mare e nello spazio aereo sovrastante, da cittadini di una Parte contraente, a condizione, nel caso di danni ad una nave o ad una aeronave, che quest'ultima sia registrata sul territorio di una Parte contraente e sempre che sussista la giurisdizione dei tribunali di una delle Parti contraenti.
b) Qualsiasi Stato che sottoscriva o aderisca alla presente convenzione può all'atto della firma o della adesione oppure al momento del deposito dell'atto di ratifica, dichiarare di assimilare ai propri cittadini, ai fini dell'applicazione del precedente paragrafo a) ii), le persone fisiche che ai sensi della sua legislazione hanno la loro residenza abituale sul suo territorio.
c) Ai fini del presente articolo, l'espressione "cittadini di una Parte contraente" si estende, oltre che allo Stato contraente stesso, agli enti politici o amministrativi da esso dipendenti e alle persone giuridiche pubbliche o private, nonché a qualsiasi ente, sprovvisto della personalità giuridica, costituito nel territorio di una Parte contraente.
Storico versioni
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