Convenzione
Art. 18
18 / 25In vigore dal 12 mag 1974
.
a) Le disposizioni della presente convenzione possono formare oggetto di riserve in qualsiasi momento anteriore alla ratifica, se le riserve siano state espressamente accettate da tutti gli Stati firmatari, oppure al momento dell'adesione o a quello della utilizzazione degli , se le riserve stesse siano state espressamente accettate da tutti gli Stati firmatari o aderenti alla presente convenzione.
b) L'accettazione da parte di uno Stato firmatario non e richiesta se questi non ha ratificato la presente convenzione nel termine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la notifica della riserva gli è stata comunicata dal Governo belga conformemente all'.
c) Qualsiasi riserva fatta conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo può essere ritirata in ogni momento mediante notifica al Governo belga.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;109#art-c-18