Art. 16
Convenzione

Art. 16

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In vigore dal 12 mag 1974
. a) Le Parti contraenti si consulteranno su tutti i problemi di comune interesse sollevati dall'applicazione della presente convenzione, della convenzione di Parigi e, in particolare, degli c) di quest'ultima. b) Esse si consulteranno sull'opportunità di procedere alla revisione della presente convenzione al termine di un periodo di cinque anni dopo la data della sua entrata in vigore e, a richiesta di una Parte contraente, in qualsiasi altro momento.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;109#art-c-16