Art. 15
Convenzione

Art. 15

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In vigore dal 12 mag 1974
. a) Ogni Parte contraente può concludere con uno Stato non contraente della presente convenzione un accordo relativo al risarcimento mediante fondi pubblici di danni causati da un incidente nucleare. b) Nella misura in cui le condizioni di risarcimento risultanti da tali accordi non fossero più favorevoli di quelle risultanti dalle disposizioni adottate per l'applicazione, dalla Parte contraente considerata, della convenzione di Parigi e della presente convenzione, l'ammontare dei danni risarcibili in base a tali accordi e causati da un incidente nucleare coperto dalla presente convenzione può essere preso in considerazione, ai fini dell'applicazione della seconda parte dell', per il calcolo dell'ammontare complessivo dei danni causati da tale incidente. c) In nessun caso le disposizioni dei precedenti paragrafi a) e b) modificano gli obblighi che in virtù dell' b) ii) e iii) gravano sulle Parti contraenti che non abbiano consentito all'accordo. d) Ogni Parte contraente che si proponga di concludere l'accordo di cui al presente articolo deve comunicare tale sua intenzione alle altre Parti contraenti. Gli accordi conclusi devono essere notificati al Governo belga.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;109#art-c-15