Art. 14
Convenzione

Art. 14

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In vigore dal 12 mag 1974
. a) Nella misura in cui la presente convenzione non disponga altrimenti, ciascuna Parte contraente può esercitare le competenze attribuitele dalla convenzione di Parigi, e le disposizioni così adottate sono opponibili alle altre Parti contraenti, per lo stanziamento di fondi pubblici di cui all' i) ii) e iii). b) Tuttavia, le disposizioni adottate da una Parte contraente conformemente agli c) e 9 della convenzione di Parigi non sono opponibili ad un'altra Parte contraente, per lo stanziamento dei fondi pubblici di cui all' b) ii) e iii), se questa non vi abbia consentito. c) La presente convenzione non pregiudica la facoltà di ogni Parte contraente di adottare disposizioni al di fuori dell'ambito della convenzione di Parigi e della presente convenzione, semprechè da tali disposizioni non derivino oneri supplementari per le altre Parti contraenti e nella misura in cui siano in causa fondi pubblici di queste ultime.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;109#art-c-14