Convenzione
Art. 13
13 / 25In vigore dal 12 mag 1974
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a) Ciascuna Parte contraente deve far figurare nell'elenco previsto dall' a) i) tutti gli impianti nucleari a scopi pacifici situati sul suo territorio e che rispondono alle definizioni dell' della convenzione di Parigi.
b) A tal fine, ciascuno Stato firmatario o aderente comunica al Governo belga, al momento del deposito dell'atto di ratifica o dell'adesione, la distinta completa di tali impianti.
c) Detta distinta contiene:
i) per gli impianti non ancora ultimati, l'indicazione della data in cui si prevede possa sorgere il rischio di un incidente nucleare;
ii) inoltre, per i reattori, l'indicazione della data in cui si prevede che essi raggiungeranno per la prima volta la criticità e l'indicazione della loro potenza termica.
d) Ciascuna Parte contraente comunica altresì al Governo belga la data esatta dell'esistenza del rischio di incidente nucleare e, per i reattori, quella in cui hanno raggiunto per la prima volta la criticità.
e) Ciascuna Parte contraente comunica al Governo belga le modifiche da apportare all'elenco. Qualora la variazione consista nell'aggiunta di un impianto nucleare, la comunicazione deve essere fatta almeno tre mesi prima della data in cui si prevede possa sorgere il rischio di un incidente nucleare.
f) Se una Parte contraente ritiene che la distinta o la variazione da apportare all'elenco, comunicata da un'altra Parte contraente, non è conforme alle disposizioni dell' a) i) e alle disposizioni del presente articolo, essa può sollevare obiezioni soltanto comunicandole al Governo belga entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo h) del presente articolo.
g) Se una Parte contraente ritiene che una delle comunicazioni prescritte dal presente articolo non sia stata fatta entro il termine dovuto essa può sollevare obiezioni soltanto comunicandole al Governo belga entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è venuta a conoscenza dei fatti che, a suo avviso, avrebbero dovuto formare oggetto di comunicazione.
h) Il Governo belga notificherà, non appena possibile, ad ogni Parte contraente le comunicazioni e le obiezioni da esso, ricevute in conformità del presente articolo.
i) L'insieme delle distinte e delle integrazioni di cui ai paragrafi b), c), d) ed e) del presente articolo costituisce l'elenco previsto dall' a) i), restando inteso che le obiezioni, avanzate ai sensi dei paragrafi f) e g) hanno effetto, qualora siano accolte, a partire dal giorno in cui sono state comunicate.
j) Il Governo belga trasmette alle Parti contraenti, a loro richiesta, l'elenco aggiornato comprendente gli impianti nucleari soggetti al regime della presente convenzione e i dati ad essi relativi raccolti a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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