Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei protocolli addizionali alle dette convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964.
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei protocolli addizionali alle dette convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964. 29 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 CONVENZIONE COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 29 LUGLIO 1960 SULLA RESPONSABILI Art. 2 Articolo 2. a) Il regime della presente convenzione si applica ai danni cagionati da incid Art. 3 Articolo 3. a) Alle condizioni stabilite dalla presente convenzione, le Parti contraenti s Art. 4 Articolo 4. a) Qualora l'incidente nucleare cagioni un danno coinvolgente la responsabilit Art. 5 Articolo 5. a) Qualora l'esercente responsabile abbia diritto di rivalsa conformemente all Art. 6 Articolo 6. Per il calcolo dei fondi da corrispondere in base alla presente convenzione so Art. 7 Articolo 7. Qualora una Parte contraente faccia uso della facoltà prevista dall'articolo 8 Art. 8 Articolo 8. Le persone che beneficiano della presente convenzione hanno diritto all'integr Art. 9 Articolo 9. a) L'assegnazione dei fondi pubblici di cui all'articolo 3) b) ii) iii) e f) è Art. 10 Articolo 10. a) La Parte contraente i cui tribunali sono competenti ha l'obbligo di inform Art. 11 Articolo 11. a) Qualora i tribunali competenti rilevino da una Parte contraente diversa da Art. 12 Articolo 12. a) L'onere della copertura mediante i fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) Art. 13 Articolo 13. a) Ciascuna Parte contraente deve far figurare nell'elenco previsto dall'arti Art. 14 Articolo 14. a) Nella misura in cui la presente convenzione non disponga altrimenti, ciasc Art. 15 Articolo 15. a) Ogni Parte contraente può concludere con uno Stato non contraente della pr Art. 16 Articolo 16. a) Le Parti contraenti si consulteranno su tutti i problemi di comune interes Art. 17 Articolo 17. Le controversie tra due o più Parti contraenti relative all'interpretazione o Art. 18 Articolo 18. a) Le disposizioni della presente convenzione possono formare oggetto di rise Art. 19 Articolo 19. Uno Stato può divenire o rimanere Parte contraente della presente convenzione Art. 20 Articolo 20. a) L'allegato alla presente convenzione ne forma parte integrante. b) La pres Art. 21 Articolo 21. Le modifiche alla presente convenzione sono adottate dalle Parti contraenti d Art. 22 Articolo 22. a) Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione ogni Parte contraente Art. 23 Articolo 23. a) La presente convenzione rimane in vigore fino alla scadenza della convenzi Art. 24 Articolo 24. a) La presente convenzione si applica ai territori metropolitani delle Parti Art. 25 Articolo 25 Il Governo belga dà comunicazione a tutti gli Stati firmatari e aderenti della Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360