Art. 34 · LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

Art. 34

LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

In vigore dal 5 apr 1974
Le disposizioni contenute nel capo terzo del titolo II e nel titolo III non si applicano alle opere che, ai sensi delle vigenti norme, si eseguono a cura del genio militare. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 febbraio 1974 LEONE RUMOR - LAURICELLA - ZAGARI - TAVIANI - LA MALFA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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