Art. 12 · LEGGE 23 gennaio 1974, n. 15

Art. 12

LEGGE 23 gennaio 1974, n. 15

In vigore dal 8 mar 1974
Il Ministro per il tesoro provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 gennaio 1974 LEONE RUMOR - TOGNI - LA MALFA - GIOLITTI - LAURICELLA - GULLOTTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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