Art. 11
LEGGE 23 gennaio 1974, n. 15
In vigore dal 8 mar 1974
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può assumere, per esigenze connesse ai programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purchè tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti corrispettivi.
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