Art. 15 · LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

Art. 15

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

In vigore dal 20 gen 1974
(Termine di ultimazione dei lavori di nuovi impianti e attrezzature) Le richieste per la realizzazione di nuovi impianti e opere relative di cui all' debbono essere presentate per l'approvazione entro il 30 giugno 1975 ed i lavori ultimati nel termine di 24 mesi dalla data di scadenza della presente legge. Qualora per fondati motivi si preveda che le iniziative approvate non possano essere realizzate, la concessione del contributo può essere revocata.
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