Art. 7 · LEGGE 22 dicembre 1973, n. 932

Art. 7

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 932

In vigore dal 24 gen 1974
Presso i provveditorati agli studi di Trieste e Gorizia sono distaccati, per i servizi attinenti alle scuole con lingua di insegnamento slovena: a) un preside o un professore di ruolo di istituto di istruzione secondaria con lingua di insegnamento slovena; b) rispettivamente cinque e due insegnanti elementari di ruolo titolari in scuole con lingua di insegnamento slovena. Il servizio prestato nella posizione prevista dal comma precedente è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio di istituto.
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