Art. 11
LEGGE 18 dicembre 1973, n. 854
In vigore dal 17 gen 1974
In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, i mutilati ed invalidi civili sono ammessi, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-12-18;854#art-11