Art. 31 · LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

Art. 31

LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

In vigore dal 13 gen 1974
(Bilancio di previsione) Nel bilancio di previsione sono iscritte le entrate e le spese di competenza dell'esercizio. La materia del bilancio è ripartita in capitoli: per le entrate, secondo le principali fonti di provenienza; per le spese, distintamente per quelle di funzionamento, per quelle relative alle singole categorie di prestazioni e per quelle di investimento. Fra le spese di funzionamento quelle di personale sono tenute distinte dalle altre. Le entrate e le spese derivanti dall'esercizio del credito di cui al titolo III della presente legge, formano oggetto di distinti capitoli atti a rilevare il risultato netto della relativa gestione. Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829#art-31