Art. 26 · LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

Art. 26

LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

In vigore dal 13 gen 1974
(Interessi sui finanziamenti) Sui finanziamenti che la "Gestione dei mutui al personale", istituita con l' della legge 19 giugno 1913, n. 641, ha ottenuto dal Fondo pensioni e sussidi, ai sensi delle leggi 15 dicembre 1949, n. 965, e 7 ottobre 1964, n. 961, l'OPAFS seguiterà a corrispondere a favore del predetto fondo l'interesse annuo del 5 per cento.
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