Art. 11 · LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

Art. 11

LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

In vigore dal 13 gen 1974
(Amministrazione dell'OPAFS) Allo svolgimento delle attività necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali, l'OPAFS provvede con personale e mezzi propri ed a proprie spese. Ai relativi servizi è preposto un direttore, coadiuvato da un vice direttore. Il direttore dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, istruisce gli affari da sottoporre alle decisioni di detti organi, cura quanto necessario per il buon funzionamento amministrativo e contabile dell'Opera ed esercita ogni altra attribuzione delegatagli dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo. L'ordinamento interno dei servizi dell'OPAFS, sia in sede centrale che periferica, l'organico e l'assunzione del personale sono regolati da norme stabilite dal consiglio di amministrazione. Il trattamento economico del personale stesso è quello previsto per i dipendenti civili dello Stato. L'equiparazione delle funzioni è stabilita con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile su proposta del consiglio di amministrazione dell'OPAFS.
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