Regolamento
Art. 6
17 / 22In vigore dal 6 mar 1974
Al fine di assicurare l'esecuzione delle disposizioni che precedono, le Parti contraenti comunicano, per via diplomatica, al Governo del Regno del Belgio, che le trasmette all'Ufficio permanente, le leggi, i decreti e le direttive relative alla prova delle armi da fuoco portatili, nonché tutti gli altri documenti afferenti che sono loro richiesti da tale Ufficio.
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