Regolamento
Art. 3
14 / 22In vigore dal 6 mar 1974
Un Ufficio permanente, con a capo un Direttore, designato dal Governo del Regno del Belgio con l'accordo delle Parti contraenti è incaricato di assicurare:
1) durante le sessioni, la segreteria della Commissione internazionale permanente;
2) nell'intervallo fra una sessione e l'altra i servizi di corrispondenza, amministrativi e di archivio; a tale titolo, accentra le pratiche, i documenti e le pubblicazioni tecniche, conserva le impronte dei punzoni di prova ufficialmente riconosciuti, classifica, traduce e comunica alle Parti contraenti le informazioni di qualsiasi natura sulla prova delle armi da fuoco portatili e degli apparecchi a scopi industria e professionali, nonché sulle modalità di controllo e di prova delle loro munizioni, non solo delle Parti contraenti ma di tutti gli altri Stati.
L'Ufficio permanente ha la sua sede in Belgio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;993#art-r-3