Art. X
Convenzione

Art. X

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In vigore dal 6 mar 1974
Articolo X Sino all'entrata in vigore delle decisioni adottate dalla Commissione in base all', alinea 1 del suo regolamento resteranno validi: gli apparecchi campione per la misurazione delle pressioni e le prove campione descritte nell'allegato I del regolamento della Commissione internazionale permanente, nonché le norme relative alle dimensioni minime delle camere degli apparecchi campione per la misurazione della pressione, di cui all'allegato II del regolamento.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;993#art-c-x