Art. VIII
Convenzione

Art. VIII

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In vigore dal 6 mar 1974
Articolo VIII 1. Ogni Parte contraente potrà denunciare la presente convenzione non prima che siano trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della stessa nei suoi confronti. La denuncia sarà notificata al Governo del Regno del Belgio e avrà effetto un anno dopo il ricevimento della notifica. 2. La denuncia fatta da una delle Parti contraenti avrà effetto solo nei confronti di quest'ultima.
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