Art. VII
Convenzione

Art. VII

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In vigore dal 6 mar 1974
Articolo VII 1. Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, ogni Governo non firmatario potrà aderirvi indirizzando al Governo del Regno del Belgio, per via diplomatica, una domanda di adesione accompagnata dal regolamento dei Banchi di prova in vigore sul proprio territorio. Il Governo del Regno del Belgio trasmetterà la domanda e il regolamento allegato a tutti i Governi contraenti. L'adesione avrà effetto se tutti i Governi contraenti faranno conoscere il loro assenso. Allo spirare del termine di un anno a partire dalla notifica del ricevimento della domanda da parte del Governo del Regno del Belgio alle Parti contraenti, la mancata risposta di un Governo contraente sarà ritenuta come avente valore di accettazione. 2. Il Governo del Regno del Belgio informerà tutti i Governi contraenti nonché il Segretario del CIP della data in cui ogni nuova adesione diventa effettiva.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;993#art-c-vii