Art. I
Convenzione

Art. I

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In vigore dal 6 mar 1974
TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B.- Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese indicato nella convenzione, qui sopra riportato. CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI PUNZONI DI PROVA DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI. I Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio, della Repubblica del Cile, dello Stato spagnolo, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e della Repubblica socialista cecoslovacca; Constatato che la convenzione del 15 luglio 1914, conclusa in vista della creazione di norme uniformi per il reciproco riconoscimento dei punzoni di prova ufficiali delle armi da fuoco non risponde più alle esigenze della tecnica moderna, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Viene istituita una commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili, qui appresso indicata Commissione internazionale permanente, abbreviata con la sigla CIP. Essa ha il compito: 1) di scegliere, da un lato, gli apparecchi che serviranno da campione per la misurazione della pressione di tiro e, dall'altro, i procedimenti di misurazione che i servizi ufficiali dovranno utilizzare per determinare, nel modo più pratico e preciso, la pressione sviluppata dalle cartucce da tiro e da prova: a) nelle armi da caccia, da tiro, da difesa, ad eccezione delle armi destinate alla guerra terrestre, navale o aerea; tuttavia le Parti contraenti hanno la facoltà di utilizzare per tutte o per una parte di queste ultime armi, gli strumenti ed i procedimenti di misurazione adottati; b) in tutti gli altri dispositivi portatili, armi od apparecchi a scopi industriali o professionali non menzionati in precedenza e che utilizzano una carica di esplosivo per la propulsione, sia di un proiettile, sia di qualsivoglia elemento meccanico e la cui prova sia riconosciuta necessaria dalla Commissione internazionale permanente. Detti apparecchi saranno denominati "apparecchi campione". 2) di determinare la natura e le modalità di esecuzione delle prove ufficiali alle quali dovranno, per offrire ogni garanzia di sicurezza, essere sottoposte le armi o gli apparecchi indicati ai paragrafi 1), a) e b). Dette prove saranno designate con l'espressione "prove campione". 3) di apportare agli apparecchi campione di misurazione, ai metodi d'impiego ad essi relativi nonché alle prove campione, tutti i perfezionamenti, modifiche o complementi richiesti dal progresso della metrologia, della fabbricazione delle armi da fuoco portatili e degli apparecchi a scopi industriali o professionali, nonché delle loro munizioni. 4) di ricercare l'unificazione delle dimensioni della camera di cartuccia delle armi da fuoco poste in commercio e le modalità di controllo e di prova delle loro munizioni. 5) di esaminare le leggi e i regolamenti relativi alla prova ufficiale delle armi da fuoco portatili emanate dai Governi contraenti al fine di accertare che siano conformi alle disposizioni adottate in applicazione del precedente paragrafo 2). 6) di dichiarare in quali Stati contraenti l'esecuzione delle prove corrisponda alla prova campione di cui al paragrafo 2) e di pubblicare una tabella riproducente i modelli dei punzoni utilizzati dai Banchi di prova ufficiali dei detti Stati sia attualmente sia a partire dalla firma della convenzione del 15 luglio 1914. 7) di ritirare la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 6) e di modificare la tabella ove non siano più soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6).
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