Ratifica ed esecuzione della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1 luglio 1969.
Ratifica ed esecuzione della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1 luglio 1969. 25 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. I TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B.- Il testo facente fede è unicamente quello in lingua france Art. II Articolo II I punzoni dei Banchi di prova ufficiali di ciascuna delle Parti contraenti sar Art. III Articolo III La composizione e le attribuzioni della Commissione internazionale permanente Art. IV Articolo IV In caso di dubbio o di discussione circa l'interpretazione o l'applicazione di Art. V Articolo V La presente convenzione è aperta alla firma a partire dal 1 luglio 1969. Art. VI Articolo VI 1. Ciascuno dei Governi firmatari notificherà al Governo del Regno del Belgio Art. VII Articolo VII 1. Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, ogni Governo non firm Art. VIII Articolo VIII 1. Ogni Parte contraente potrà denunciare la presente convenzione non prima Art. IX Articolo IX Il Governo del Regno del Belgio notificherà a tutti i Governi firmatari e ader Art. X Articolo X Sino all'entrata in vigore delle decisioni adottate dalla Commissione in base a Art. XI Articolo XI La presente convenzione sostituisce la convenzione per la creazione di norme u Regolamento
Art. 1 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE (CIP) E ALLEGATI I E II Articolo 1 Art. 2 Articolo 2 1. Al termine di ognuna delle sue sessioni, la Commissione internazionale perma Art. 3 Articolo 3 Un Ufficio permanente, con a capo un Direttore, designato dal Governo del Regno Art. 4 Articolo 4 1. La Commissione internazionale permanente si riunisce su convocazione dell'Uf Art. 5 Articolo 5 1. Le Parti contraenti autorizzano la Commissione internazionale permanente a p Art. 6 Articolo 6 Al fine di assicurare l'esecuzione delle disposizioni che precedono, le Parti c Art. 7 Articolo 7 1. Le decisioni della Commissione internazionale permanente sono soggette a vot Art. 8 Articolo 8 1. Le decisioni entrano in vigore se nei sei mesi che seguono la notifica previ Art. 9 Articolo 9 La lingua ufficiale della Commissione internazionale permanente è quella france Art. 10 Articolo 10 Le spese dell'Ufficio permanente sono sostenute congiuntamente da tutti gli St Art. 11 Articolo 11 Il presente regolamento ha lo stesso valore e la stessa durata della convenzio Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360