Convenzione
Art. 9
1 / 51In vigore dal 12 apr 1974
Le commissioni rogatorie in materia civile e commerciale da eseguirsi sul territorio di una delle due parti contraenti, saranno espletate dalle autorità giudiziarie.
Esse saranno trasmesse per via diplomatica normale.
Se l'autorità richiesta è incompetente, trasmetterà di ufficio la commissione rogatoria a quella competente informandone immediatamente l'autorità richiedente.
Le disposizioni di questo articolo non precludono la facoltà per le parti contraenti di far eseguire direttamente dai loro rappresentanti diplomatici o consolari le commissioni rogatorie relative all'audizione dei loro cittadini. In caso di conflitto di legislazione, la nazionalità della persona di cui è richiesta l'audizione sarà determinata dalla legge del paese in cui deve essere eseguita la commissione rogatoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-9