Art. 45
ConvenzioneTitolo IV

Art. 45

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In vigore dal 12 apr 1974
Salvo che nel caso in cui l'interessato sia rimasto nel territorio dello Stato richiedente nelle condizioni previste all'articolo precedente o che vi sia ritornato in dette condizioni, il consenso dello Stato richiesto sarà necessario perché lo Stato richiedente possa consegnare ad uno Stato terzo l'individuo che gli sarà stato consegnato.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-45