Convenzione›Titolo IV
Art. 44
44 / 51In vigore dal 12 apr 1974
L'individuo che sarà stato consegnato non potrà essere nè perseguito, ne giudicato in contraddittorio, nè essere detenuto in vista dell'esecuzione di una pena per un reato anteriore alla consegna, diverso da quello per il quale era stata richiesta l'estradizione, salvo nei casi seguenti:
1) quando, avendo avuto la libertà di farlo, l'individuo estradato non ha lasciato, nei 30 giorni che seguono il suo rilascio definitivo, il territorio dello Stato al quale è stato consegnato o se vi è ritornato dopo averlo lasciato;
2) quando lo Stato che lo ha consegnato vi consente, una domanda dovrà essere presentata a tal fine, accompagnata dai documenti previsti al paragrafo a) dell' e da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato sull'estensione dell'estradizione e la menzione della possibilità che gli è stata data di inviare una memoria difensiva alle autorità dello Stato richiesto.
Qualora la qualificazione data al fatto incriminato sia modificata nel corso della procedura, l'individuo estradato non sarà perseguito o giudicato se non nella misura in cui gli elementi costitutivi dell'infrazione, nuovamente qualificata, permetterebbero l'estradizione.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-44