Art. 37
ConvenzioneTitolo IV

Art. 37

37 / 51
In vigore dal 12 apr 1974
In caso d'urgenza, su richiesta delle autorità competenti dello Stato richiedente, si procederà all'arresto provvisorio, in attesa dell'arrivo della domanda di estradizione e dei documenti menzionati al paragrafo a) dell'. La domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa alle autorità competenti dello Stato richiesto sia direttamente per via postale o telegrafica, sia per mezzo della Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol), sia per ogni altro mezzo che ne lasci una traccia scritta. Con essa si dovrà menzionare l'esistenza di uno dei documenti di cui al paragrafo a) dell' e si dovrà manifestare l'intenzione di inviare una domanda di estradizione. Con essa sarà fatta menzione altresì del reato per il quale è richiesta l'estradizione, del tempo e del luogo in cui è stato commesso, nonché dei connotati, il più possibile precisi, della persona di cui si tratta. L'autorità richiedente sarà informata, senza indugio, del seguito dato alla sua domanda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-37