Art. 31
ConvenzioneTitolo IV

Art. 31

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In vigore dal 12 apr 1974
Saranno sottoposti ad estradizione: 1) le persone che sono perseguite per crimini o delitti puniti dalle leggi delle parti contraenti con pena non inferiore almeno a due anni di detenzione; 2) le persone che, per crimini o delitti puniti dalla legge dello Stato richiesto, sono condannate in contraddittorio o in contumacia, dai tribunali dello Stato richiedente, a pena non inferiore almeno a sei mesi di detenzione. Se il crimine, per cui è richiesta l'estradizione, è punito con la pena capitale dalla legge dello Stato richiedente, tale pena sarà sostituita con quella prevista per il medesimo reato dalla legge del paese richiesto.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-31