Convenzione›Titolo III
Art. 25
25 / 51In vigore dal 12 apr 1974
Gli atti autentici, particolarmente gli atti notarili, esecutivi in uno dei due paesi, sono dichiarati esecutivi nell'altro paese dall'autorità competente, secondo la legge del paese in cui l'esecuzione deve aver luogo.
Detta autorità verifica soltanto se gli atti rispondono ai requisiti necessari per la loro autenticità nel paese in cui sono stati ricevuti e se le disposizioni in base alle quali l'esecuzione è richiesta non siano contrarie allo ordine pubblico del paese in cui è richiesto l'exequatur.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-25