Art. 21
ConvenzioneTitolo III

Art. 21

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In vigore dal 12 apr 1974
L'autorità competente si limita a verificare se la decisione di cui è richiesto l'exequatur risponde ai requisiti di cui agli articoli precedenti per godere dell'autorità di cosa giudicata. Essa procede d'ufficio a tale esame e deve farne constare il risultato nella decisione. Nel concedere l'exequatur, l'autorità competente dispone, se necessario, che siano adottati tutti i mezzi, perché la decisione straniera sia resa pubblica secondo le stesse modalità richieste dalla legge del paese in cui la decisione medesima è dichiarata esecutiva. L'exequatur può essere concesso parzialmente per l'uno o l'altro soltanto dei capi della decisione straniera.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-21