Art. 19
ConvenzioneTitolo III

Art. 19

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In vigore dal 12 apr 1974
Le decisioni di cui all'articolo precedente non potranno dar luogo ad alcuna esecuzione forzata da parte delle autorità dell'altro paese, nè formare oggetto, da parte di dette autorità, di alcuna pubblica formalità, quali l'iscrizione, la trascrizione o la rettifica sui pubblici registri, se non dopo che siano state dichiarate esecutive.
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