Art. 13
Convenzione

Art. 13

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In vigore dal 12 apr 1974
Su espressa domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta dovrà: 1) Eseguire la commissione rogatoria secondo le modalità indicate dall'autorità giudiziaria richiedente se queste non sono incompatibili con la legislazione del proprio paese. 2) Informare, in tempo utile, l'autorità richiedente della data e del luogo in cui si procederà all'esecuzione della commissione rogatoria, affinché le parti interessate possano assistervi, nel quadro della legislazione del paese richiesto.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-13