Ratifica ed esecuzione della convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971.
Ratifica ed esecuzione della convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971. 53 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 9 Articolo 9 Le commissioni rogatorie in materia civile e commerciale da eseguirsi sul terri Art. 10 Articolo 10 Le commissioni rogatorie in materia penale da eseguirsi nel territorio di una Art. 11 Articolo 11 L'autorità richiesta potrà rifiutare di eseguire una commissione rogatoria se, Art. 12 Articolo 12 Le persone di cui è richiesta la testimonianza saranno invitate a comparire se Art. 13 Articolo 13 Su espressa domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta dovrà: 1) Art. 14 Articolo 14 Le commissioni rogatorie dovranno essere accompagnate dalla traduzione nella l Art. 15 Articolo 15 L'esecuzione delle commissioni rogatorie non potrà dar luogo ad alcun rimborso Art. 16 Articolo 16 Se la comparizione personale di un testimone è necessaria in un procedimento p Art. 17 Articolo 17 Le domande di comparizione di testimoni detenuti saranno trasmesse per via dip titolo primo DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello indicato nella c Art. 2 Articolo 2 Non potranno essere imposti ai cittadini di ciascuna delle parti contraenti nè titolo II AIUTO RECIPROCO
Art. 3 Articolo 3 Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari, sia in materia civile e commerciale ch Art. 4 Articolo 4 Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari non saranno tradotti ma la lettera o la Art. 5 Articolo 5 Se l'autorità richiesta non è competente, trasmetterà l'atto d'ufficio a quella Art. 6 Articolo 6 L'autorità richiesta si limiterà a far effettuare la consegna dell'atto al dest Art. 7 Articolo 7 La consegna degli atti giudiziari ed extra-giudiziari non darà luogo al rimbors Art. 8 Articolo 8 Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono, in materia civile e c titolo III EXEQUATUR IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
Art. 18 Articolo 18 In materia civile e commerciale, le decisioni emesse dalle autorità giudiziari Art. 19 Articolo 19 Le decisioni di cui all'articolo precedente non potranno dar luogo ad alcuna e Art. 20 Articolo 20 L'exequatur è concesso dall'autorità competente secondo la legge del paese in Art. 21 Articolo 21 L'autorità competente si limita a verificare se la decisione di cui è richiest Art. 22 Articolo 22 La decisione d'exequatur ha effetto fra tutte le parti che ne hanno fatto ista Art. 23 Articolo 23 La parte che invoca l'autorità di una decisione giudiziaria o che ne domanda l Art. 24 Articolo 24 Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali sono regolati dalla Art. 25 Articolo 25 Gli atti autentici, particolarmente gli atti notarili, esecutivi in uno dei du Art. 26 Articolo 26 Le ipoteche immobiliari (terrestres) convenzionali, consentite in uno dei due Art. 27 Articolo 27 Le disposizioni del presente titolo si applicano qualunque sia la nazionalità Art. 28 Articolo 28 Tutte le disposizioni della presente convenzione si applicano sia alle persone titolo IV ESTRADIZIONE
Art. 29 Articolo 29 Le parti contraenti s'impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le norme Art. 30 Articolo 30 Le parti contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini. La q Art. 31 Articolo 31 Saranno sottoposti ad estradizione: 1) le persone che sono perseguite per crim Art. 32 Articolo 32 L'estradizione non sarà accordata se si tratta di reato considerato politico d Art. 33 Articolo 33 L'estradizione potrà non essere accordata se l'infrazione per la quale è richi Art. 34 Articolo 34 In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l'estradizione sarà accor Art. 35 Articolo 35 L'estradizione sarà rifiutata: a) se i reati per i quali è stata richiesta son Art. 36 Articolo 36 La richiesta di estradizione sarà fatta per iscritto o presentata per via dipl Art. 37 Articolo 37 In caso d'urgenza, su richiesta delle autorità competenti dello Stato richiede Art. 38 Articolo 38 Si potrà porre fine all'arresto provvisorio se nel termine di 30 giorni dall'a Art. 39 Articolo 39 Se le informazioni fornite dalla parte richiedente sono giudicate insufficient Art. 40 Articolo 40 Se l'estradizione è richiesta contemporaneamente da più Stati, sia per gli ste Art. 41 Articolo 41 Nel concedere l'estradizione, tutti gli oggetti che provengono da reato o che Art. 42 Articolo 42 Lo Stato richiesto informerà per via diplomatica lo Stato richiedente della su Art. 43 Articolo 43 Se l'individuo reclamato è accusato o condannato nello Stato richiesto per un Art. 44 Articolo 44 L'individuo che sarà stato consegnato non potrà essere nè perseguito, ne giudi Art. 45 Articolo 45 Salvo che nel caso in cui l'interessato sia rimasto nel territorio dello Stato Art. 46 Articolo 46 L'estradizione, in transito attraverso il territorio di una delle parti contra Art. 47 Articolo 47 Le spese derivanti dalla procedura di estradizione saranno a carico dello Stat titolo V SCAMBIO DI NOTIZIE RELATIVE AI CASELLARI GIUDIZIARI
Art. 48 Articolo 48 Le due parti contraenti si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze titolo VI ASSISTENZA IN GIUDIZIO
Art. 49 Articolo 49 I cittadini di ciascuno dei due paesi godranno sul territorio dell'altro del b Art. 50 Articolo 50 Il certificato di povertà sarà rilasciato al richiedente dalle autorità del lu titolo VII DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 51 Articolo 51 La presente convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore dopo lo scambio d Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360