Art. 27 · Funzionari diplomatici e consolari
Convenzione

Art. 27

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Funzionari diplomatici e consolari

In vigore dal 10 apr 1974
Funzionari diplomatici e consolari Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù di norme generali di diritto internazionale o di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041#art-c-27