Convenzione
Art. 2
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In vigore dal 10 apr 1974
L'oggetto
1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte su plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la presente convenzione, sono in particolare:
a) Per quanto concerne la Finlandia:
1) la "Tulo-ja omaisuusvero" (imposta erariale sul reddito e la proprieta);
2) la "Kunnallisvero" (imposta comunale);
3) la "Kirkollisvero" (imposta per la Chiesa);
4) la "Merimiesvero" (imposta per i marinai).
(Qui di seguito indicate quali "imposta finlandese").
b) Per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito dei terreni;
2) l'imposta sul reddito dei fabbricati;
3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
4) l'imposta sul reddito agrario;
5) l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo;
6) l'imposta sulle società;
7) l'imposta sulle obbligazioni;
8) l'imposta sui dividendi;
9) le imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sul reddito.
(Qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle loro legislazioni fiscali.
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