Convenzione
Art. XXI
21 / 21In vigore dal 16 mar 1974
Articolo XXI
1. Il depositario notifica ai Governi degli Stati di cui ai paragrafi 1 e 3 dell'art. XVII:
(a) la firma della presente convenzione e il deposito degli strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, conformemente alle disposizioni dell'art. XVII;
(b) la data in cui entrerà in vigore la convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. XVIII.
2. Il depositario comunica a tutte le Parti contraenti:
(a) le proposte di emendamento alla convenzione, la notifica dell'accettazione di tali emendamenti e dell'entrata in vigore di questi ultimi, conformemente alle disposizioni dell'art. XIX;
(b) le notifiche di denuncia fatte in conformità con le disposizioni dell'art. XX.
3. L'originale della presente convenzione è depositato presso il depositario, che ne fa tenere copia conforme ai Governi degli Stati che, in virtù delle disposizioni dell'art. XVII, possono diventare Parti della convenzione.
FATTO a Roma, il 23 ottobre 1969 in un unico esemplare in lingua inglese, francese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024#art-c-xxi